La data conclusiva per la ricezione delle domande è il 29 settembre, la data conclusiva delle attività istruttorie demandate al Comune è il 29 ottobre. In realtà la data di scadenza per la presentazione delle domande si calcola 40 giorni dopo l’adozione dell’ordinanza regionale. Nel caso della Basilicata, per esempio, la scadenza è …
Category: Sportello TJ - Provvedimento 2016 Indennizzi. Fare la domanda
Indennizzi 2013 - Fare la Domanda
La delibera che devono fare i comuni per l’avvio del procedimento deve sia il parere tecnico che contabile. Essendo un atto senza spese, può avere solo il parere tecnico?
Il comune è tenuto ad effettuare le ordinarie modalità di controllo tecnico e contabile sull’intera procedura di propria competenza.
È possibile considerare valida una scheda B arrivata al Comune oltre il termine assegnato dall’allora Commissario delegato?
Sì, purché la scheda B sia arrivata al Comune prima del 6 agosto 2016.
La scheda B è stata presentata dal padre proprietario dell’immobile. Le spese di sistemazione sono state sostenute dalla figlia che è diventata proprietaria dopo la presentazione della scheda B. La domanda può essere fatta dalla figlia?
Facendo riferimento al paragrafo 13 “Trasferimento della proprietà dell’abitazione principale del proprietario o del terzo mediante atto” dell’Allegato 1 alle ordinanze emanate in seguito alla delibera del 28 luglio 2016, l’erede può presentare domanda di contributo se ricorrono i presupposti previsti dalle lettere a) e c) del paragrafo 13. (vedi domanda precedente)
In caso di decesso tra la presentazione della scheda B e della domanda di contributo, subentrano gli eredi?
Il paragrafo 14 dell’Allegato 1 si riferisce solo all’ipotesi di decesso dopo la presentazione della domanda. L’erede può comunque presentare domanda di contributo se si trova in una delle condizioni previste nel paragrafo 13.2 dell’Allegato 1, nelle lettere a) e c), cioè: è titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, …
Se l’erede subentra nei diritti del defunto la domanda che presenta va compilata in riferimento alla situazione (prima casa o seconda casa) del subentrato?
Il paragrafo 14.1. prevede che il contributo venga riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.
Se le fatture di costi già sostenuti sono intestate al defunto possono comunque essere contabilizzate nella richiesta di contributo dell’erede?
Sì, in quanto il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi paragrafo 14.1 dell’Allegato 1).
Nel caso di decesso del proprietario dell’immobile gli eredi hanno diritto a subentrare nella richiesta di contributo?
Sì, il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi pargrafo 14 “Successione nel contributo” dell’Allegato 1).
Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla perizia asseverata, con riferimento all’Allegato 1, paragrafo 10.1 lettera h e dello schema di Perizia asseverata (Allegato A2), ci si riferisce alle planimetrie catastali? Il tecnico deve eseguire un rilievo del fabbricato e procurarsi planimetrie/disegni della pratica edilizia, oppure è sufficiente fornire i soli estremi dei titoli abilitativi edilizi rilasciati?
La planimetria catastale dell’immobile deve essere allegata, come previsto dalle disposizioni richiamate. Lo stato di fatto dell’immobile è come l’immobile si presenta al momento del sopralluogo, che quindi va eseguito e attestato. Esso può coincidere con lo stato legittimo oppure differire per piccoli o grandi modifiche, apportate dal proprietario negli anni ma magari mai comunicate al …
Il perito può essere il tecnico comunale?
No, per prevenire eventuali situazioni di conflitto d’interessi con i doveri d’ufficio. Si ricorda inoltre che il perito deve essere un professionista abilitato, iscritto a un ordine o collegio.
Per le perizie già redatte è possibile l’integrazione?
Deve essere valutata la completezza del contenuto della perizia asseverata. Per le perizie già redatte, è possibile richiedere l’integrazione per acquisire tutti gli elementi previsti nello schema di perizia di cui all’Allegato A2.Il controllo della completezza dei contenuti resta in capo al Comune che svolge l’istruttoria.
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