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Statuto Associazione TerreJoniche

Statuto dell’associazione di promozione sociale TerreJoniche A.P.S.

Art. 1 DENOMINAZIONE
E’ costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l’associazione denominata TerreJoniche A.P.S.


Art. 2 SEDE
L’associazione ha sede legale in Metaponto di Bernalda (MT), Via Padre Mario Pagano 9, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

L’Associazione è promossa dal Comitato per la Difesa delle Terre Joniche (costituito fra cittadini lucani e pugliesi colpiti dall’alluvione 2011 e quanti condividono gli obiettivi della messa in sicurezza del territorio, della prevenzione e della garanzia dei risarcimenti) e dall’Associazione Sindacale Altragricoltura.


Art. 3 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE
Scopi generali dell’associazione sono la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali, culturali ed economiche ed, in particolare, quelli di promuovere le migliori condizioni per la corretta gestione dei bacini fluviali, delle aree costiere e dei sistemi territoriali collegati al fine di scongiurare disastri ambientali, un uso responsabile del territorio, una gestione corretta delle attività economiche e delle risorse ambientali, economiche, storiche.

In particolare il Comitato assume come prioritari 4 assi di intervento su cui sviluppare le attività:

– la gestione corretta del territorio, delle sue risorse ambientali e la sua messa in sicurezza

– la ruralità e il turismo

– la valorizzazione e gestione del patrimonio culturale del territorio

– la comunicazione

Per realizzare questi scopi, l’Associazione opera:

– elaborando progetti e candidandoli su misure e provvedimenti per finanziarne la realizzabilità

– promuovendo azioni e campagne di sensibilizzazione rivolte alle scuole, alle istituzioni ed ai cittadini
– proponendo e gestendo iniziative di carattere territoriale e settoriale anche in collaborazione con Enti pubblici e privati

– promuovendo e gestendo comitati scientifici e studi ed attività editoriali

– organizzando e gestendo convegni e seminari e promuovendo attività formative sia di carattere divulgativo che specialistico

– collaborando con altre associazioni ambientaliste, economiche e sindacali per realizzare azioni e progetti

– promuovendo la cultura della tutela del territorio, della sua messa in sicurezza e dell’intervento diretto per prevenire disastri ambientali ed intervenire attivamente

– promuovendo azioni ed iniziative di protezione civile

– proponendo e gestendo azioni e campagne di comunicazione e realizzando gli strumenti necessari a realizzarle (siti e strumenti web, editoria, radio, televisione, ecc..)

– proponendo e realizzando ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli scopi sociali

Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.


Art. 4 I SOCI
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile. Ci sono due categorie di soci:

– Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

– Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale.
Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci. L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.


Art. 5 DIRITTI DEI SOCI
I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute. L’associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.


Art. 6 DOVERI DEI SOCI
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.


Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Consiglio direttivo di sezione. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo di sezione. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile.
Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.


Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’associazione sono:
– L’assemblea dei soci;
– Il Consiglio direttivo;
– Il presidente

– Il Collegio sindacale

– Il Collegio dei probiviri
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.


Art. 9 L’ASSEMBLEA

L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:
· Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
· Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata

a. quando il Direttivo lo ritenga necessario;
b. quando la richiede almeno un decimo dei soci.
L’assemblea è organo sovrano dell’associazione.
Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.
L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L’assemblea ordinaria

a. elegge il Presidente;
b. elegge il Consiglio Direttivo, il collegio sindacale e il collegio dei probiviri;
c. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
d. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
e. fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
f. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
g. approva il programma annuale dell’associazione.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione.
Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L’assemblea straordinaria
a. approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
b. scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di parteciparvi, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con le pagamento della quota.


Art. 10 IL Consiglio DIRETTIVO
L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a dieci membri.
La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo:
1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione
3. redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette i nuovi soci
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art.7 del presente statuto.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell’ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea generale), il Segretario (con funzioni di assistenza e coordinamento, sostituisce il Presidente in caso di assenza), il Tesoriere (eletti nell’ambito del Consiglio direttivo stesso). Essi formano la Presidenza che assicura il normale svolgimento delle attività dell’Associazione.


Art. 11 IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea. Rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.
Convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 12 IL Collegio sindacale
Il Collegio sindacale ha il compito di verificare il bilancio prima della sua approvazione. Produce una relazione che viene allegata al bilancio e presentata all’assemblea dei soci. I componenti del Collegio sindacale sono tre e possono essere soci o anche esterni non soci.

Art. 13 IL Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri è chiamato a risolvere controversie interne all’associazione fra i soci ed in ordine all’applicazione dello statuto. I componenti sono tre e possono essere soci o anche esterni non soci.


Art. 14 I MEZZI FINANZIARI
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono:
– dalle quote versate dai soci come decise annualmente dal Consiglio direttivo e ratificate dall’assemblea;
– dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare l’associazione.
– da iniziative promozionali. I fondi dell’associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi potrà essere utilizzato per sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio.


Art. 15 BILANCIO
I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’assemblea.
Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’associazione, almeno 20 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.


Art. 16 MODIFICHE STATUTARIE
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.


Art. 17 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.
L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.


Art. 18: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.