Benvenut@ nelle FAQ (Frequently Asked Questions) degli Sportelli di assistenza del Comitato TerreJoniche sui provvedimenti di indennizzo per le alluvioni e gli eventi calamitosi conseguenti alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2016.
Le FAQ che seguono sono in parte tratte da quelle messe online dai servizi della Protezione Civile (vedi) e in parte elaborate dall’esperienza dei nostri sportelli e/o integrate dalle comunicazioni ufficiali e dai pareri di Regioni, Comuni o altri Enti (Regioni, Comuni, ecc..).
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Le FAQ sono contrassegnate da tre loghi in modo che possano essere individuate per l’attribuzione:

FAQ (o parte di esse) tratte dalla protezione civile (vedi la sezione dedicata nel sito della Protezione Civile)

FAQ (o parte di esse) elaborate direttamente dal gruppo di lavoro che gestisce gli sportelli di assistenza di TerreJoniche

FAQ (o parte di esse) tratte dall’attività di altri ENTI (in questo caso viene sempre indicata la fonte specifica)
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Indice delle sezioni delle Faq
A) Cosa è il provvedimento per gli indennizzi 2013/2014. Chi ha diritto di chiedere il contributo.
B) Come fare la domanda
C) Tipo di danno e beni ammissibili a contributo
D) Come viene erogato il contributo
E) Controlli
F) Indennizzi assicurativi e altri contributi
G) Casi particolari
H) Cosa fare se non si è presentato la scheda B o C.
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A) Cosa è il provvedimento per gli indennizzi 2013/2014. Chi ha diritto di chiedere il contributo.
Quale è il provvedimento di indennizo? Dove trovo i materiali?

Lo Stato ha messo a disposizione un contributo economico per i cittadini colpiti da calamità – eccezionali eventi meteorologici, alluvioni e frane – che si sono verificate a partire da maggio 2013. I contributi – per danni alle abitazioni e alle attività economiche e produttive – saranno concessi attraverso un finanziamento agevolato e saranno a totale carico dello Stato, grazie all’attivazione di un credito di imposta. Questi contributi non riguardano i cittadini che hanno subito danni in seguito agli eventi sismici del 24 agosto nel Centro Italia.
Le risorse sono state stanziate con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 che attua una disposizione della Legge di Stabilità n. 208/2015. Gli importi complessivi sono stati definiti sulla base della ricognizione dei fabbisogni, ovvero della quantificazione dei danni al patrimonio edilizio privato e alle attività economiche e produttive, realizzata dai vari Commissari delegati in seguito ad eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Nel dettaglio, la ricognizione dei fabbisogni è stata avviata per 49 stati di emergenza. In 40 casi la ricognizione è stata completata, con l’invio del dato al Dipartimento della Protezione Civile.
I cittadini che hanno subito danni alle abitazioni devono presentare la domanda entro il 29 settembre 2016 (4 ottobre per la Basilicata) al Comune dove si trova l’immobile danneggiato, compilando i moduli allegati alle ordinanze che definiscono – per ogni singola Regione dove si sono verificati gli eventi – le procedure per richiedere i contributi. Successivamente, Comuni e Regioni si occuperanno delle verifiche istruttorie quantificando poi gli effettivi contributi riconoscibili per ciascun evento. Ultimata la fase di verifica, una serie di delibere del Consiglio dei Ministri autorizzerà l’attivazione dei contratti di finanziamento agevolato.
In particolare, i contributi per il patrimonio edilizio abitativo sono finalizzati alla ricostruzione delle abitazioni distrutte o alla loro eventuale delocalizzazione; alla delocalizzazione di abitazioni non distrutte, ma con ordinanza di sgombero del sindaco; al ripristino delle abitazioni danneggiate o delle parti comuni danneggiate di edifici. Il contributo è previsto anche per il parziale risarcimento delle spese per la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati delle prime case.
Nel caso di prima casa è concesso un contributo fino all’80% del valore risultante alla fine dell’istruttoria e comunque nel limite massimo di 187.500 euro, se questa è distrutta e quindi da ricostruire o delocalizzare. Se la casa è da risistemare il contributo è fino all’80%, nel limite massimo invece di 150mila euro. Nel caso di abitazione diversa da quella principale il contributo scende al 50%, nel limite massimo di 150mila euro, sia essa distrutta o da risistemare. Per le spese di demolizione dell’immobile da ricostruire o delocalizzare è inoltre concesso un ulteriore contributo fino a 10mila euro.

Tutti i materiali (testi di legge, documenti, modulistica e allegati nelle pagine del Portale del Comitato per la Difesa delle TerreJoniche dove soro riportati sia i documenti nazionali che quelli per la Basilicata e la Puglia.
Quali sono gli eventi alluvionali interessati?
Risposta
Chi ha diritto a presentare le domande per i contributi?
Possono presentare domanda per i contributi ai sensi della delibera del Consigli dei Ministri del 28 luglio 2016 e delle diverse ordinanze regionali che ne definiscono gli ambiti e i tempi applicativi che abbiano avuto danni alle civili abitazioni e che, avendo compilato la scheda B prevista dall'ordinanza del Febbraio 2014 che ha determinato le procedure per la ricognizione dei fabbisogni.
Avendo compilato la Scheda B allegata alla segnalazione danni, i cittadini son stati inseriti in un'elenco del Comune in cui è accatastata l'abitazione.
La non compilazione della scheda B e la sua relativa consegna al Comune, esclude la possibilità di presentare la domanda di contributo.
La scheda allegata dedicata alla delibera del consiglio dei ministri, definisce ulteriormente i criteri per la determinazione dei beneficiari.
Fra questi criteri vi è l'obbligo che al momento dell'evento calamitoso per cui si chiede il contributo, l'abitazione dovesse essere regolarmente iscritta al catasto urbano (con il che escludendo le abitazioni accatastate come rurali)
Le domande di contributo possono essere fatte sia dai proprietari di case che dai titolari di attività economiche?
L'ordinanza del luglio 2016 prevede contributi sia per le abitazioni che per le attività economiche danneggiate da eventi accaduti fra una parte del 2013 e una parte del 2014.
I provvedimenti attuativi in realtà sono due distinti. Quello per le case di abitazione dotato con 400 milioni di euro per il 2016 ed uno successivo che sarà disciplinato entro la fine del 2016 e diventerà operativo nel 2017, dotato anch'esso di 400 milioni di euro, per le attività economiche danneggiate.
Cosa sono le schede A, B e C?
In allestimento
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B) Come fare la domanda
Se in una scheda B* l’importo è rimasto da definire – non indicato per svariati motivi – come ci si comporta in questo caso? La scheda è esclusa? Si prende a riferimento il valore della perizia?
Per questi casi si applica quanto spiegato al paragrafo 12 dell’Allegato 1**. Per le abitazioni distrutte o da delocalizzare, alla domanda di contributo deve essere allegato insieme alla perizia asseverata: a) per le abitazioni ricostruibili in sito e per quelle da delocalizzare con costruzione in altro sito, un quadro economico di progetto redatto da un professionista abilitato e iscritto all’ordine; b) per le abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di un’altra abitazione, il contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, l’atto contenente la promessa di acquisto. Le altre abitazioni, invece, si escludono.
Se un amministratore di condominio ha fatto domanda per le parti comuni ma anche per le abitazioni di proprietà, qual è la procedura per richiedere il contributo?

Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale, la domanda dev’essere presentata dall’amministratore condominiale, secondo le modalità indicate al punto 6.5 dell’Allegato 1. Per la singola unità abitativa, la domanda deve essere presentata dal relativo proprietario, secondo quanto disposto dal punto 6.2 dell’Allegato 1, ad eccezione dei casi particolari disciplinate al paragrafo 6.
Nel caso di fabbricati in comproprietà indivisa con i comproprietari rappresentati da un presidente che ha delega per i pagamenti, la firma di atti autorizzati, ecc., è sufficiente la firma del capo condomino incaricato oppure devono essere presentate tutte le deleghe dei comproprietari alla medesima persona?

Occorre la delega di tutti i comproprietari utilizzando l'Allegato A3 "Delega dei comproprietari"***.
La marca da bollo per la presentazione della domanda è necessaria? Se sì, per quale importo?
Sì. È necessaria una marca da bollo del valore di 16 euro, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Che cosa vuol dire “collabente” in termini catastali?
Nell’ambito delle categorie catastali, la categoria F/2 - “Unità collabenti”, riguarda quelle unità immobiliari che, prese nello stato in cui si trovano, non sono in grado di produrre reddito: unità immobiliari fatiscenti, ruderi, unità immobiliari demolite parzialmente, con il tetto crollato.
Per le perizie già redatte è possibile l’integrazione?

Deve essere valutata la completezza del contenuto della perizia asseverata. Per le perizie già redatte, è possibile richiedere l’integrazione per acquisire tutti gli elementi previsti nello schema di perizia di cui all’Allegato A2.Il controllo della completezza dei contenuti resta in capo al Comune che svolge l’istruttoria.
Nella perizia è necessario il computo metrico anche per i lavori eseguiti?

Sì.
Il perito può essere il tecnico comunale?

No, per prevenire eventuali situazioni di conflitto d’interessi con i doveri d’ufficio. Si ricorda inoltre che il perito deve essere un professionista abilitato, iscritto a un ordine o collegio.
Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla perizia asseverata, con riferimento all’Allegato 1, paragrafo 10.1 lettera h e dello schema di Perizia asseverata (Allegato A2), ci si riferisce alle planimetrie catastali? Il tecnico deve eseguire un rilievo del fabbricato e procurarsi planimetrie/disegni della pratica edilizia, oppure è sufficiente fornire i soli estremi dei titoli abilitativi edilizi rilasciati?

La planimetria catastale dell’immobile deve essere allegata, come previsto dalle disposizioni richiamate. Lo stato di fatto dell’immobile è come l’immobile si presenta al momento del sopralluogo, che quindi va eseguito e attestato. Esso può coincidere con lo stato legittimo oppure differire per piccoli o grandi modifiche, apportate dal proprietario negli anni ma magari mai comunicate al Comune. Per attestare lo stato legittimo dell’immobile si ritiene sufficiente che siano indicati gli estremi degli atti abilitativi
Nel caso di decesso del proprietario dell’immobile gli eredi hanno diritto a subentrare nella richiesta di contributo?

Sì, il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi pargrafo 14 “Successione nel contributo” dell'Allegato 1).
Se le fatture di costi già sostenuti sono intestate al defunto possono comunque essere contabilizzate nella richiesta di contributo dell’erede?

Sì, in quanto il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi paragrafo 14.1 dell'Allegato 1).
Se l’erede subentra nei diritti del defunto la domanda che presenta va compilata in riferimento alla situazione (prima casa o seconda casa) del subentrato?

Il paragrafo 14.1. prevede che il contributo venga riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.
In caso di decesso tra la presentazione della scheda B e della domanda di contributo, subentrano gli eredi?

Il paragrafo 14 dell'Allegato 1 si riferisce solo all’ipotesi di decesso dopo la presentazione della domanda. L’erede può comunque presentare domanda di contributo se si trova in una delle condizioni previste nel paragrafo 13.2 dell’Allegato 1, nelle lettere a) e c), cioè: è titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) grazie a un atto con data anteriore all’evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell’unità immobiliare la residenza anagrafica; è residente anagraficamente alla data dell’evento calamitoso nell’unità abitativa che era abitazione principale anche del proprietario.
La scheda B è stata presentata dal padre proprietario dell’immobile. Le spese di sistemazione sono state sostenute dalla figlia che è diventata proprietaria dopo la presentazione della scheda B. La domanda può essere fatta dalla figlia?
Facendo riferimento al paragrafo 13 “Trasferimento della proprietà dell’abitazione principale del proprietario o del terzo mediante atto” dell’Allegato 1 alle ordinanze emanate in seguito alla delibera del 28 luglio 2016, l’erede può presentare domanda di contributo se ricorrono i presupposti previsti dalle lettere a) e c) del paragrafo 13. (vedi domanda precedente)
È possibile considerare valida una scheda B arrivata al Comune oltre il termine assegnato dall’allora Commissario delegato?

Sì, purché la scheda B sia arrivata al Comune prima del 6 agosto 2016.
La delibera che devono fare i comuni per l’avvio del procedimento deve sia il parere tecnico che contabile. Essendo un atto senza spese, può avere solo il parere tecnico?

Il comune è tenuto ad effettuare le ordinarie modalità di controllo tecnico e contabile sull’intera procedura di propria competenza.
Per il comune la data conclusiva del procedimento da indicare nella delibera è il 29 ottobre?

La data conclusiva per la ricezione delle domande è il 29 settembre, la data conclusiva delle attività istruttorie demandate al Comune è il 29 ottobre.

In realtà la data di scadenza per la presentazione delle domande si calcola 40 giorni dopo l'adozione dell'ordinanza regionale. Nel caso della Basilicata, per esempio, la scadenza è il 4 ottobre
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C) Tipo di danno e beni ammissibili a contributo
Se in una scheda B* l’importo è rimasto da definire – non indicato per svariati motivi – come ci si comporta in questo caso? La scheda è esclusa? Si prende a riferimento il valore della perizia?
Per questi casi si applica quanto spiegato al paragrafo 12 dell’Allegato 1**. Per le abitazioni distrutte o da delocalizzare, alla domanda di contributo deve essere allegato insieme alla perizia asseverata: a) per le abitazioni ricostruibili in sito e per quelle da delocalizzare con costruzione in altro sito, un quadro economico di progetto redatto da un professionista abilitato e iscritto all’ordine; b) per le abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di un’altra abitazione, il contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, l’atto contenente la promessa di acquisto. Le altre abitazioni, invece, si escludono.
Se un amministratore di condominio ha fatto domanda per le parti comuni ma anche per le abitazioni di proprietà, qual è la procedura per richiedere il contributo?

Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale, la domanda dev’essere presentata dall’amministratore condominiale, secondo le modalità indicate al punto 6.5 dell’Allegato 1. Per la singola unità abitativa, la domanda deve essere presentata dal relativo proprietario, secondo quanto disposto dal punto 6.2 dell’Allegato 1, ad eccezione dei casi particolari disciplinate al paragrafo 6.
Nel caso di fabbricati in comproprietà indivisa con i comproprietari rappresentati da un presidente che ha delega per i pagamenti, la firma di atti autorizzati, ecc., è sufficiente la firma del capo condomino incaricato oppure devono essere presentate tutte le deleghe dei comproprietari alla medesima persona?

Occorre la delega di tutti i comproprietari utilizzando l'Allegato A3 "Delega dei comproprietari"***.
La marca da bollo per la presentazione della domanda è necessaria? Se sì, per quale importo?
Sì. È necessaria una marca da bollo del valore di 16 euro, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Che cosa vuol dire “collabente” in termini catastali?
Nell’ambito delle categorie catastali, la categoria F/2 - “Unità collabenti”, riguarda quelle unità immobiliari che, prese nello stato in cui si trovano, non sono in grado di produrre reddito: unità immobiliari fatiscenti, ruderi, unità immobiliari demolite parzialmente, con il tetto crollato.
Per le perizie già redatte è possibile l’integrazione?

Deve essere valutata la completezza del contenuto della perizia asseverata. Per le perizie già redatte, è possibile richiedere l’integrazione per acquisire tutti gli elementi previsti nello schema di perizia di cui all’Allegato A2.Il controllo della completezza dei contenuti resta in capo al Comune che svolge l’istruttoria.
Nella perizia è necessario il computo metrico anche per i lavori eseguiti?

Sì.
Il perito può essere il tecnico comunale?

No, per prevenire eventuali situazioni di conflitto d’interessi con i doveri d’ufficio. Si ricorda inoltre che il perito deve essere un professionista abilitato, iscritto a un ordine o collegio.
Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla perizia asseverata, con riferimento all’Allegato 1, paragrafo 10.1 lettera h e dello schema di Perizia asseverata (Allegato A2), ci si riferisce alle planimetrie catastali? Il tecnico deve eseguire un rilievo del fabbricato e procurarsi planimetrie/disegni della pratica edilizia, oppure è sufficiente fornire i soli estremi dei titoli abilitativi edilizi rilasciati?

La planimetria catastale dell’immobile deve essere allegata, come previsto dalle disposizioni richiamate. Lo stato di fatto dell’immobile è come l’immobile si presenta al momento del sopralluogo, che quindi va eseguito e attestato. Esso può coincidere con lo stato legittimo oppure differire per piccoli o grandi modifiche, apportate dal proprietario negli anni ma magari mai comunicate al Comune. Per attestare lo stato legittimo dell’immobile si ritiene sufficiente che siano indicati gli estremi degli atti abilitativi
Nel caso di decesso del proprietario dell’immobile gli eredi hanno diritto a subentrare nella richiesta di contributo?

Sì, il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi pargrafo 14 “Successione nel contributo” dell'Allegato 1).
Se le fatture di costi già sostenuti sono intestate al defunto possono comunque essere contabilizzate nella richiesta di contributo dell’erede?

Sì, in quanto il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi paragrafo 14.1 dell'Allegato 1).
Se l’erede subentra nei diritti del defunto la domanda che presenta va compilata in riferimento alla situazione (prima casa o seconda casa) del subentrato?

Il paragrafo 14.1. prevede che il contributo venga riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.
In caso di decesso tra la presentazione della scheda B e della domanda di contributo, subentrano gli eredi?

Il paragrafo 14 dell'Allegato 1 si riferisce solo all’ipotesi di decesso dopo la presentazione della domanda. L’erede può comunque presentare domanda di contributo se si trova in una delle condizioni previste nel paragrafo 13.2 dell’Allegato 1, nelle lettere a) e c), cioè: è titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) grazie a un atto con data anteriore all’evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell’unità immobiliare la residenza anagrafica; è residente anagraficamente alla data dell’evento calamitoso nell’unità abitativa che era abitazione principale anche del proprietario.
La scheda B è stata presentata dal padre proprietario dell’immobile. Le spese di sistemazione sono state sostenute dalla figlia che è diventata proprietaria dopo la presentazione della scheda B. La domanda può essere fatta dalla figlia?
Facendo riferimento al paragrafo 13 “Trasferimento della proprietà dell’abitazione principale del proprietario o del terzo mediante atto” dell’Allegato 1 alle ordinanze emanate in seguito alla delibera del 28 luglio 2016, l’erede può presentare domanda di contributo se ricorrono i presupposti previsti dalle lettere a) e c) del paragrafo 13. (vedi domanda precedente)
È possibile considerare valida una scheda B arrivata al Comune oltre il termine assegnato dall’allora Commissario delegato?

Sì, purché la scheda B sia arrivata al Comune prima del 6 agosto 2016.
La delibera che devono fare i comuni per l’avvio del procedimento deve sia il parere tecnico che contabile. Essendo un atto senza spese, può avere solo il parere tecnico?

Il comune è tenuto ad effettuare le ordinarie modalità di controllo tecnico e contabile sull’intera procedura di propria competenza.
Per il comune la data conclusiva del procedimento da indicare nella delibera è il 29 ottobre?

La data conclusiva per la ricezione delle domande è il 29 settembre, la data conclusiva delle attività istruttorie demandate al Comune è il 29 ottobre.

In realtà la data di scadenza per la presentazione delle domande si calcola 40 giorni dopo l'adozione dell'ordinanza regionale. Nel caso della Basilicata, per esempio, la scadenza è il 4 ottobre
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D) Come viene erogato il contributo
Se in una scheda B* l’importo è rimasto da definire – non indicato per svariati motivi – come ci si comporta in questo caso? La scheda è esclusa? Si prende a riferimento il valore della perizia?
Per questi casi si applica quanto spiegato al paragrafo 12 dell’Allegato 1**. Per le abitazioni distrutte o da delocalizzare, alla domanda di contributo deve essere allegato insieme alla perizia asseverata: a) per le abitazioni ricostruibili in sito e per quelle da delocalizzare con costruzione in altro sito, un quadro economico di progetto redatto da un professionista abilitato e iscritto all’ordine; b) per le abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di un’altra abitazione, il contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, l’atto contenente la promessa di acquisto. Le altre abitazioni, invece, si escludono.
Se un amministratore di condominio ha fatto domanda per le parti comuni ma anche per le abitazioni di proprietà, qual è la procedura per richiedere il contributo?

Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale, la domanda dev’essere presentata dall’amministratore condominiale, secondo le modalità indicate al punto 6.5 dell’Allegato 1. Per la singola unità abitativa, la domanda deve essere presentata dal relativo proprietario, secondo quanto disposto dal punto 6.2 dell’Allegato 1, ad eccezione dei casi particolari disciplinate al paragrafo 6.
Nel caso di fabbricati in comproprietà indivisa con i comproprietari rappresentati da un presidente che ha delega per i pagamenti, la firma di atti autorizzati, ecc., è sufficiente la firma del capo condomino incaricato oppure devono essere presentate tutte le deleghe dei comproprietari alla medesima persona?

Occorre la delega di tutti i comproprietari utilizzando l'Allegato A3 "Delega dei comproprietari"***.
La marca da bollo per la presentazione della domanda è necessaria? Se sì, per quale importo?
Sì. È necessaria una marca da bollo del valore di 16 euro, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Che cosa vuol dire “collabente” in termini catastali?
Nell’ambito delle categorie catastali, la categoria F/2 - “Unità collabenti”, riguarda quelle unità immobiliari che, prese nello stato in cui si trovano, non sono in grado di produrre reddito: unità immobiliari fatiscenti, ruderi, unità immobiliari demolite parzialmente, con il tetto crollato.
Per le perizie già redatte è possibile l’integrazione?

Deve essere valutata la completezza del contenuto della perizia asseverata. Per le perizie già redatte, è possibile richiedere l’integrazione per acquisire tutti gli elementi previsti nello schema di perizia di cui all’Allegato A2.Il controllo della completezza dei contenuti resta in capo al Comune che svolge l’istruttoria.
Nella perizia è necessario il computo metrico anche per i lavori eseguiti?

Sì.
Il perito può essere il tecnico comunale?

No, per prevenire eventuali situazioni di conflitto d’interessi con i doveri d’ufficio. Si ricorda inoltre che il perito deve essere un professionista abilitato, iscritto a un ordine o collegio.
Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla perizia asseverata, con riferimento all’Allegato 1, paragrafo 10.1 lettera h e dello schema di Perizia asseverata (Allegato A2), ci si riferisce alle planimetrie catastali? Il tecnico deve eseguire un rilievo del fabbricato e procurarsi planimetrie/disegni della pratica edilizia, oppure è sufficiente fornire i soli estremi dei titoli abilitativi edilizi rilasciati?

La planimetria catastale dell’immobile deve essere allegata, come previsto dalle disposizioni richiamate. Lo stato di fatto dell’immobile è come l’immobile si presenta al momento del sopralluogo, che quindi va eseguito e attestato. Esso può coincidere con lo stato legittimo oppure differire per piccoli o grandi modifiche, apportate dal proprietario negli anni ma magari mai comunicate al Comune. Per attestare lo stato legittimo dell’immobile si ritiene sufficiente che siano indicati gli estremi degli atti abilitativi
Nel caso di decesso del proprietario dell’immobile gli eredi hanno diritto a subentrare nella richiesta di contributo?

Sì, il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi pargrafo 14 “Successione nel contributo” dell'Allegato 1).
Se le fatture di costi già sostenuti sono intestate al defunto possono comunque essere contabilizzate nella richiesta di contributo dell’erede?

Sì, in quanto il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi paragrafo 14.1 dell'Allegato 1).
Se l’erede subentra nei diritti del defunto la domanda che presenta va compilata in riferimento alla situazione (prima casa o seconda casa) del subentrato?

Il paragrafo 14.1. prevede che il contributo venga riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.
In caso di decesso tra la presentazione della scheda B e della domanda di contributo, subentrano gli eredi?

Il paragrafo 14 dell'Allegato 1 si riferisce solo all’ipotesi di decesso dopo la presentazione della domanda. L’erede può comunque presentare domanda di contributo se si trova in una delle condizioni previste nel paragrafo 13.2 dell’Allegato 1, nelle lettere a) e c), cioè: è titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) grazie a un atto con data anteriore all’evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell’unità immobiliare la residenza anagrafica; è residente anagraficamente alla data dell’evento calamitoso nell’unità abitativa che era abitazione principale anche del proprietario.
La scheda B è stata presentata dal padre proprietario dell’immobile. Le spese di sistemazione sono state sostenute dalla figlia che è diventata proprietaria dopo la presentazione della scheda B. La domanda può essere fatta dalla figlia?
Facendo riferimento al paragrafo 13 “Trasferimento della proprietà dell’abitazione principale del proprietario o del terzo mediante atto” dell’Allegato 1 alle ordinanze emanate in seguito alla delibera del 28 luglio 2016, l’erede può presentare domanda di contributo se ricorrono i presupposti previsti dalle lettere a) e c) del paragrafo 13. (vedi domanda precedente)
È possibile considerare valida una scheda B arrivata al Comune oltre il termine assegnato dall’allora Commissario delegato?

Sì, purché la scheda B sia arrivata al Comune prima del 6 agosto 2016.
La delibera che devono fare i comuni per l’avvio del procedimento deve sia il parere tecnico che contabile. Essendo un atto senza spese, può avere solo il parere tecnico?

Il comune è tenuto ad effettuare le ordinarie modalità di controllo tecnico e contabile sull’intera procedura di propria competenza.
Per il comune la data conclusiva del procedimento da indicare nella delibera è il 29 ottobre?

La data conclusiva per la ricezione delle domande è il 29 settembre, la data conclusiva delle attività istruttorie demandate al Comune è il 29 ottobre.

In realtà la data di scadenza per la presentazione delle domande si calcola 40 giorni dopo l'adozione dell'ordinanza regionale. Nel caso della Basilicata, per esempio, la scadenza è il 4 ottobre
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E) Controlli
Se in una scheda B* l’importo è rimasto da definire – non indicato per svariati motivi – come ci si comporta in questo caso? La scheda è esclusa? Si prende a riferimento il valore della perizia?
Per questi casi si applica quanto spiegato al paragrafo 12 dell’Allegato 1**. Per le abitazioni distrutte o da delocalizzare, alla domanda di contributo deve essere allegato insieme alla perizia asseverata: a) per le abitazioni ricostruibili in sito e per quelle da delocalizzare con costruzione in altro sito, un quadro economico di progetto redatto da un professionista abilitato e iscritto all’ordine; b) per le abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di un’altra abitazione, il contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, l’atto contenente la promessa di acquisto. Le altre abitazioni, invece, si escludono.
Se un amministratore di condominio ha fatto domanda per le parti comuni ma anche per le abitazioni di proprietà, qual è la procedura per richiedere il contributo?

Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale, la domanda dev’essere presentata dall’amministratore condominiale, secondo le modalità indicate al punto 6.5 dell’Allegato 1. Per la singola unità abitativa, la domanda deve essere presentata dal relativo proprietario, secondo quanto disposto dal punto 6.2 dell’Allegato 1, ad eccezione dei casi particolari disciplinate al paragrafo 6.
Nel caso di fabbricati in comproprietà indivisa con i comproprietari rappresentati da un presidente che ha delega per i pagamenti, la firma di atti autorizzati, ecc., è sufficiente la firma del capo condomino incaricato oppure devono essere presentate tutte le deleghe dei comproprietari alla medesima persona?

Occorre la delega di tutti i comproprietari utilizzando l'Allegato A3 "Delega dei comproprietari"***.
La marca da bollo per la presentazione della domanda è necessaria? Se sì, per quale importo?
Sì. È necessaria una marca da bollo del valore di 16 euro, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Che cosa vuol dire “collabente” in termini catastali?
Nell’ambito delle categorie catastali, la categoria F/2 - “Unità collabenti”, riguarda quelle unità immobiliari che, prese nello stato in cui si trovano, non sono in grado di produrre reddito: unità immobiliari fatiscenti, ruderi, unità immobiliari demolite parzialmente, con il tetto crollato.
Per le perizie già redatte è possibile l’integrazione?

Deve essere valutata la completezza del contenuto della perizia asseverata. Per le perizie già redatte, è possibile richiedere l’integrazione per acquisire tutti gli elementi previsti nello schema di perizia di cui all’Allegato A2.Il controllo della completezza dei contenuti resta in capo al Comune che svolge l’istruttoria.
Nella perizia è necessario il computo metrico anche per i lavori eseguiti?

Sì.
Il perito può essere il tecnico comunale?

No, per prevenire eventuali situazioni di conflitto d’interessi con i doveri d’ufficio. Si ricorda inoltre che il perito deve essere un professionista abilitato, iscritto a un ordine o collegio.
Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla perizia asseverata, con riferimento all’Allegato 1, paragrafo 10.1 lettera h e dello schema di Perizia asseverata (Allegato A2), ci si riferisce alle planimetrie catastali? Il tecnico deve eseguire un rilievo del fabbricato e procurarsi planimetrie/disegni della pratica edilizia, oppure è sufficiente fornire i soli estremi dei titoli abilitativi edilizi rilasciati?

La planimetria catastale dell’immobile deve essere allegata, come previsto dalle disposizioni richiamate. Lo stato di fatto dell’immobile è come l’immobile si presenta al momento del sopralluogo, che quindi va eseguito e attestato. Esso può coincidere con lo stato legittimo oppure differire per piccoli o grandi modifiche, apportate dal proprietario negli anni ma magari mai comunicate al Comune. Per attestare lo stato legittimo dell’immobile si ritiene sufficiente che siano indicati gli estremi degli atti abilitativi
Nel caso di decesso del proprietario dell’immobile gli eredi hanno diritto a subentrare nella richiesta di contributo?

Sì, il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi pargrafo 14 “Successione nel contributo” dell'Allegato 1).
Se le fatture di costi già sostenuti sono intestate al defunto possono comunque essere contabilizzate nella richiesta di contributo dell’erede?

Sì, in quanto il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi paragrafo 14.1 dell'Allegato 1).
Se l’erede subentra nei diritti del defunto la domanda che presenta va compilata in riferimento alla situazione (prima casa o seconda casa) del subentrato?

Il paragrafo 14.1. prevede che il contributo venga riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.
In caso di decesso tra la presentazione della scheda B e della domanda di contributo, subentrano gli eredi?

Il paragrafo 14 dell'Allegato 1 si riferisce solo all’ipotesi di decesso dopo la presentazione della domanda. L’erede può comunque presentare domanda di contributo se si trova in una delle condizioni previste nel paragrafo 13.2 dell’Allegato 1, nelle lettere a) e c), cioè: è titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) grazie a un atto con data anteriore all’evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell’unità immobiliare la residenza anagrafica; è residente anagraficamente alla data dell’evento calamitoso nell’unità abitativa che era abitazione principale anche del proprietario.
La scheda B è stata presentata dal padre proprietario dell’immobile. Le spese di sistemazione sono state sostenute dalla figlia che è diventata proprietaria dopo la presentazione della scheda B. La domanda può essere fatta dalla figlia?
Facendo riferimento al paragrafo 13 “Trasferimento della proprietà dell’abitazione principale del proprietario o del terzo mediante atto” dell’Allegato 1 alle ordinanze emanate in seguito alla delibera del 28 luglio 2016, l’erede può presentare domanda di contributo se ricorrono i presupposti previsti dalle lettere a) e c) del paragrafo 13. (vedi domanda precedente)
È possibile considerare valida una scheda B arrivata al Comune oltre il termine assegnato dall’allora Commissario delegato?

Sì, purché la scheda B sia arrivata al Comune prima del 6 agosto 2016.
La delibera che devono fare i comuni per l’avvio del procedimento deve sia il parere tecnico che contabile. Essendo un atto senza spese, può avere solo il parere tecnico?

Il comune è tenuto ad effettuare le ordinarie modalità di controllo tecnico e contabile sull’intera procedura di propria competenza.
Per il comune la data conclusiva del procedimento da indicare nella delibera è il 29 ottobre?

La data conclusiva per la ricezione delle domande è il 29 settembre, la data conclusiva delle attività istruttorie demandate al Comune è il 29 ottobre.

In realtà la data di scadenza per la presentazione delle domande si calcola 40 giorni dopo l'adozione dell'ordinanza regionale. Nel caso della Basilicata, per esempio, la scadenza è il 4 ottobre
.
F) Indennizzi assicurativi e altri contributi
Se in una scheda B* l’importo è rimasto da definire – non indicato per svariati motivi – come ci si comporta in questo caso? La scheda è esclusa? Si prende a riferimento il valore della perizia?
Per questi casi si applica quanto spiegato al paragrafo 12 dell’Allegato 1**. Per le abitazioni distrutte o da delocalizzare, alla domanda di contributo deve essere allegato insieme alla perizia asseverata: a) per le abitazioni ricostruibili in sito e per quelle da delocalizzare con costruzione in altro sito, un quadro economico di progetto redatto da un professionista abilitato e iscritto all’ordine; b) per le abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di un’altra abitazione, il contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, l’atto contenente la promessa di acquisto. Le altre abitazioni, invece, si escludono.
Se un amministratore di condominio ha fatto domanda per le parti comuni ma anche per le abitazioni di proprietà, qual è la procedura per richiedere il contributo?

Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale, la domanda dev’essere presentata dall’amministratore condominiale, secondo le modalità indicate al punto 6.5 dell’Allegato 1. Per la singola unità abitativa, la domanda deve essere presentata dal relativo proprietario, secondo quanto disposto dal punto 6.2 dell’Allegato 1, ad eccezione dei casi particolari disciplinate al paragrafo 6.
Nel caso di fabbricati in comproprietà indivisa con i comproprietari rappresentati da un presidente che ha delega per i pagamenti, la firma di atti autorizzati, ecc., è sufficiente la firma del capo condomino incaricato oppure devono essere presentate tutte le deleghe dei comproprietari alla medesima persona?

Occorre la delega di tutti i comproprietari utilizzando l'Allegato A3 "Delega dei comproprietari"***.
La marca da bollo per la presentazione della domanda è necessaria? Se sì, per quale importo?
Sì. È necessaria una marca da bollo del valore di 16 euro, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Che cosa vuol dire “collabente” in termini catastali?
Nell’ambito delle categorie catastali, la categoria F/2 - “Unità collabenti”, riguarda quelle unità immobiliari che, prese nello stato in cui si trovano, non sono in grado di produrre reddito: unità immobiliari fatiscenti, ruderi, unità immobiliari demolite parzialmente, con il tetto crollato.
Per le perizie già redatte è possibile l’integrazione?

Deve essere valutata la completezza del contenuto della perizia asseverata. Per le perizie già redatte, è possibile richiedere l’integrazione per acquisire tutti gli elementi previsti nello schema di perizia di cui all’Allegato A2.Il controllo della completezza dei contenuti resta in capo al Comune che svolge l’istruttoria.
Nella perizia è necessario il computo metrico anche per i lavori eseguiti?

Sì.
Il perito può essere il tecnico comunale?

No, per prevenire eventuali situazioni di conflitto d’interessi con i doveri d’ufficio. Si ricorda inoltre che il perito deve essere un professionista abilitato, iscritto a un ordine o collegio.
Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla perizia asseverata, con riferimento all’Allegato 1, paragrafo 10.1 lettera h e dello schema di Perizia asseverata (Allegato A2), ci si riferisce alle planimetrie catastali? Il tecnico deve eseguire un rilievo del fabbricato e procurarsi planimetrie/disegni della pratica edilizia, oppure è sufficiente fornire i soli estremi dei titoli abilitativi edilizi rilasciati?

La planimetria catastale dell’immobile deve essere allegata, come previsto dalle disposizioni richiamate. Lo stato di fatto dell’immobile è come l’immobile si presenta al momento del sopralluogo, che quindi va eseguito e attestato. Esso può coincidere con lo stato legittimo oppure differire per piccoli o grandi modifiche, apportate dal proprietario negli anni ma magari mai comunicate al Comune. Per attestare lo stato legittimo dell’immobile si ritiene sufficiente che siano indicati gli estremi degli atti abilitativi
Nel caso di decesso del proprietario dell’immobile gli eredi hanno diritto a subentrare nella richiesta di contributo?

Sì, il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi pargrafo 14 “Successione nel contributo” dell'Allegato 1).
Se le fatture di costi già sostenuti sono intestate al defunto possono comunque essere contabilizzate nella richiesta di contributo dell’erede?

Sì, in quanto il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi paragrafo 14.1 dell'Allegato 1).
Se l’erede subentra nei diritti del defunto la domanda che presenta va compilata in riferimento alla situazione (prima casa o seconda casa) del subentrato?

Il paragrafo 14.1. prevede che il contributo venga riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.
In caso di decesso tra la presentazione della scheda B e della domanda di contributo, subentrano gli eredi?

Il paragrafo 14 dell'Allegato 1 si riferisce solo all’ipotesi di decesso dopo la presentazione della domanda. L’erede può comunque presentare domanda di contributo se si trova in una delle condizioni previste nel paragrafo 13.2 dell’Allegato 1, nelle lettere a) e c), cioè: è titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) grazie a un atto con data anteriore all’evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell’unità immobiliare la residenza anagrafica; è residente anagraficamente alla data dell’evento calamitoso nell’unità abitativa che era abitazione principale anche del proprietario.
La scheda B è stata presentata dal padre proprietario dell’immobile. Le spese di sistemazione sono state sostenute dalla figlia che è diventata proprietaria dopo la presentazione della scheda B. La domanda può essere fatta dalla figlia?
Facendo riferimento al paragrafo 13 “Trasferimento della proprietà dell’abitazione principale del proprietario o del terzo mediante atto” dell’Allegato 1 alle ordinanze emanate in seguito alla delibera del 28 luglio 2016, l’erede può presentare domanda di contributo se ricorrono i presupposti previsti dalle lettere a) e c) del paragrafo 13. (vedi domanda precedente)
È possibile considerare valida una scheda B arrivata al Comune oltre il termine assegnato dall’allora Commissario delegato?

Sì, purché la scheda B sia arrivata al Comune prima del 6 agosto 2016.
La delibera che devono fare i comuni per l’avvio del procedimento deve sia il parere tecnico che contabile. Essendo un atto senza spese, può avere solo il parere tecnico?

Il comune è tenuto ad effettuare le ordinarie modalità di controllo tecnico e contabile sull’intera procedura di propria competenza.
Per il comune la data conclusiva del procedimento da indicare nella delibera è il 29 ottobre?

La data conclusiva per la ricezione delle domande è il 29 settembre, la data conclusiva delle attività istruttorie demandate al Comune è il 29 ottobre.

In realtà la data di scadenza per la presentazione delle domande si calcola 40 giorni dopo l'adozione dell'ordinanza regionale. Nel caso della Basilicata, per esempio, la scadenza è il 4 ottobre
.
G) Casi particolari
Se in una scheda B* l’importo è rimasto da definire – non indicato per svariati motivi – come ci si comporta in questo caso? La scheda è esclusa? Si prende a riferimento il valore della perizia?
Per questi casi si applica quanto spiegato al paragrafo 12 dell’Allegato 1**. Per le abitazioni distrutte o da delocalizzare, alla domanda di contributo deve essere allegato insieme alla perizia asseverata: a) per le abitazioni ricostruibili in sito e per quelle da delocalizzare con costruzione in altro sito, un quadro economico di progetto redatto da un professionista abilitato e iscritto all’ordine; b) per le abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di un’altra abitazione, il contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, l’atto contenente la promessa di acquisto. Le altre abitazioni, invece, si escludono.
Se un amministratore di condominio ha fatto domanda per le parti comuni ma anche per le abitazioni di proprietà, qual è la procedura per richiedere il contributo?

Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale, la domanda dev’essere presentata dall’amministratore condominiale, secondo le modalità indicate al punto 6.5 dell’Allegato 1. Per la singola unità abitativa, la domanda deve essere presentata dal relativo proprietario, secondo quanto disposto dal punto 6.2 dell’Allegato 1, ad eccezione dei casi particolari disciplinate al paragrafo 6.
Nel caso di fabbricati in comproprietà indivisa con i comproprietari rappresentati da un presidente che ha delega per i pagamenti, la firma di atti autorizzati, ecc., è sufficiente la firma del capo condomino incaricato oppure devono essere presentate tutte le deleghe dei comproprietari alla medesima persona?

Occorre la delega di tutti i comproprietari utilizzando l'Allegato A3 "Delega dei comproprietari"***.
La marca da bollo per la presentazione della domanda è necessaria? Se sì, per quale importo?
Sì. È necessaria una marca da bollo del valore di 16 euro, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Che cosa vuol dire “collabente” in termini catastali?
Nell’ambito delle categorie catastali, la categoria F/2 - “Unità collabenti”, riguarda quelle unità immobiliari che, prese nello stato in cui si trovano, non sono in grado di produrre reddito: unità immobiliari fatiscenti, ruderi, unità immobiliari demolite parzialmente, con il tetto crollato.
Per le perizie già redatte è possibile l’integrazione?

Deve essere valutata la completezza del contenuto della perizia asseverata. Per le perizie già redatte, è possibile richiedere l’integrazione per acquisire tutti gli elementi previsti nello schema di perizia di cui all’Allegato A2.Il controllo della completezza dei contenuti resta in capo al Comune che svolge l’istruttoria.
Nella perizia è necessario il computo metrico anche per i lavori eseguiti?

Sì.
Il perito può essere il tecnico comunale?

No, per prevenire eventuali situazioni di conflitto d’interessi con i doveri d’ufficio. Si ricorda inoltre che il perito deve essere un professionista abilitato, iscritto a un ordine o collegio.
Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla perizia asseverata, con riferimento all’Allegato 1, paragrafo 10.1 lettera h e dello schema di Perizia asseverata (Allegato A2), ci si riferisce alle planimetrie catastali? Il tecnico deve eseguire un rilievo del fabbricato e procurarsi planimetrie/disegni della pratica edilizia, oppure è sufficiente fornire i soli estremi dei titoli abilitativi edilizi rilasciati?

La planimetria catastale dell’immobile deve essere allegata, come previsto dalle disposizioni richiamate. Lo stato di fatto dell’immobile è come l’immobile si presenta al momento del sopralluogo, che quindi va eseguito e attestato. Esso può coincidere con lo stato legittimo oppure differire per piccoli o grandi modifiche, apportate dal proprietario negli anni ma magari mai comunicate al Comune. Per attestare lo stato legittimo dell’immobile si ritiene sufficiente che siano indicati gli estremi degli atti abilitativi
Nel caso di decesso del proprietario dell’immobile gli eredi hanno diritto a subentrare nella richiesta di contributo?

Sì, il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi pargrafo 14 “Successione nel contributo” dell'Allegato 1).
Se le fatture di costi già sostenuti sono intestate al defunto possono comunque essere contabilizzate nella richiesta di contributo dell’erede?

Sì, in quanto il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi paragrafo 14.1 dell'Allegato 1).
Se l’erede subentra nei diritti del defunto la domanda che presenta va compilata in riferimento alla situazione (prima casa o seconda casa) del subentrato?

Il paragrafo 14.1. prevede che il contributo venga riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.
In caso di decesso tra la presentazione della scheda B e della domanda di contributo, subentrano gli eredi?

Il paragrafo 14 dell'Allegato 1 si riferisce solo all’ipotesi di decesso dopo la presentazione della domanda. L’erede può comunque presentare domanda di contributo se si trova in una delle condizioni previste nel paragrafo 13.2 dell’Allegato 1, nelle lettere a) e c), cioè: è titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) grazie a un atto con data anteriore all’evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell’unità immobiliare la residenza anagrafica; è residente anagraficamente alla data dell’evento calamitoso nell’unità abitativa che era abitazione principale anche del proprietario.
La scheda B è stata presentata dal padre proprietario dell’immobile. Le spese di sistemazione sono state sostenute dalla figlia che è diventata proprietaria dopo la presentazione della scheda B. La domanda può essere fatta dalla figlia?
Facendo riferimento al paragrafo 13 “Trasferimento della proprietà dell’abitazione principale del proprietario o del terzo mediante atto” dell’Allegato 1 alle ordinanze emanate in seguito alla delibera del 28 luglio 2016, l’erede può presentare domanda di contributo se ricorrono i presupposti previsti dalle lettere a) e c) del paragrafo 13. (vedi domanda precedente)
È possibile considerare valida una scheda B arrivata al Comune oltre il termine assegnato dall’allora Commissario delegato?

Sì, purché la scheda B sia arrivata al Comune prima del 6 agosto 2016.
La delibera che devono fare i comuni per l’avvio del procedimento deve sia il parere tecnico che contabile. Essendo un atto senza spese, può avere solo il parere tecnico?

Il comune è tenuto ad effettuare le ordinarie modalità di controllo tecnico e contabile sull’intera procedura di propria competenza.
Per il comune la data conclusiva del procedimento da indicare nella delibera è il 29 ottobre?

La data conclusiva per la ricezione delle domande è il 29 settembre, la data conclusiva delle attività istruttorie demandate al Comune è il 29 ottobre.

In realtà la data di scadenza per la presentazione delle domande si calcola 40 giorni dopo l'adozione dell'ordinanza regionale. Nel caso della Basilicata, per esempio, la scadenza è il 4 ottobre
.
H) Cosa fare se non si è nell’elenco dei beneficiari presso il Comune. Iniziative per chi non ha presentato le schede B e C
Se in una scheda B* l’importo è rimasto da definire – non indicato per svariati motivi – come ci si comporta in questo caso? La scheda è esclusa? Si prende a riferimento il valore della perizia?
Per questi casi si applica quanto spiegato al paragrafo 12 dell’Allegato 1**. Per le abitazioni distrutte o da delocalizzare, alla domanda di contributo deve essere allegato insieme alla perizia asseverata: a) per le abitazioni ricostruibili in sito e per quelle da delocalizzare con costruzione in altro sito, un quadro economico di progetto redatto da un professionista abilitato e iscritto all’ordine; b) per le abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di un’altra abitazione, il contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, l’atto contenente la promessa di acquisto. Le altre abitazioni, invece, si escludono.
Se un amministratore di condominio ha fatto domanda per le parti comuni ma anche per le abitazioni di proprietà, qual è la procedura per richiedere il contributo?

Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale, la domanda dev’essere presentata dall’amministratore condominiale, secondo le modalità indicate al punto 6.5 dell’Allegato 1. Per la singola unità abitativa, la domanda deve essere presentata dal relativo proprietario, secondo quanto disposto dal punto 6.2 dell’Allegato 1, ad eccezione dei casi particolari disciplinate al paragrafo 6.
Nel caso di fabbricati in comproprietà indivisa con i comproprietari rappresentati da un presidente che ha delega per i pagamenti, la firma di atti autorizzati, ecc., è sufficiente la firma del capo condomino incaricato oppure devono essere presentate tutte le deleghe dei comproprietari alla medesima persona?

Occorre la delega di tutti i comproprietari utilizzando l'Allegato A3 "Delega dei comproprietari"***.
La marca da bollo per la presentazione della domanda è necessaria? Se sì, per quale importo?
Sì. È necessaria una marca da bollo del valore di 16 euro, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Che cosa vuol dire “collabente” in termini catastali?
Nell’ambito delle categorie catastali, la categoria F/2 - “Unità collabenti”, riguarda quelle unità immobiliari che, prese nello stato in cui si trovano, non sono in grado di produrre reddito: unità immobiliari fatiscenti, ruderi, unità immobiliari demolite parzialmente, con il tetto crollato.
Per le perizie già redatte è possibile l’integrazione?

Deve essere valutata la completezza del contenuto della perizia asseverata. Per le perizie già redatte, è possibile richiedere l’integrazione per acquisire tutti gli elementi previsti nello schema di perizia di cui all’Allegato A2.Il controllo della completezza dei contenuti resta in capo al Comune che svolge l’istruttoria.
Nella perizia è necessario il computo metrico anche per i lavori eseguiti?

Sì.
Il perito può essere il tecnico comunale?

No, per prevenire eventuali situazioni di conflitto d’interessi con i doveri d’ufficio. Si ricorda inoltre che il perito deve essere un professionista abilitato, iscritto a un ordine o collegio.
Per quanto riguarda la documentazione da allegare alla perizia asseverata, con riferimento all’Allegato 1, paragrafo 10.1 lettera h e dello schema di Perizia asseverata (Allegato A2), ci si riferisce alle planimetrie catastali? Il tecnico deve eseguire un rilievo del fabbricato e procurarsi planimetrie/disegni della pratica edilizia, oppure è sufficiente fornire i soli estremi dei titoli abilitativi edilizi rilasciati?

La planimetria catastale dell’immobile deve essere allegata, come previsto dalle disposizioni richiamate. Lo stato di fatto dell’immobile è come l’immobile si presenta al momento del sopralluogo, che quindi va eseguito e attestato. Esso può coincidere con lo stato legittimo oppure differire per piccoli o grandi modifiche, apportate dal proprietario negli anni ma magari mai comunicate al Comune. Per attestare lo stato legittimo dell’immobile si ritiene sufficiente che siano indicati gli estremi degli atti abilitativi
Nel caso di decesso del proprietario dell’immobile gli eredi hanno diritto a subentrare nella richiesta di contributo?

Sì, il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi pargrafo 14 “Successione nel contributo” dell'Allegato 1).
Se le fatture di costi già sostenuti sono intestate al defunto possono comunque essere contabilizzate nella richiesta di contributo dell’erede?

Sì, in quanto il contributo viene riconosciuto agli eredi in caso di decesso del proprietario successivamente alla presentazione della domanda di contributo (vedi paragrafo 14.1 dell'Allegato 1).
Se l’erede subentra nei diritti del defunto la domanda che presenta va compilata in riferimento alla situazione (prima casa o seconda casa) del subentrato?

Il paragrafo 14.1. prevede che il contributo venga riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.
In caso di decesso tra la presentazione della scheda B e della domanda di contributo, subentrano gli eredi?

Il paragrafo 14 dell'Allegato 1 si riferisce solo all’ipotesi di decesso dopo la presentazione della domanda. L’erede può comunque presentare domanda di contributo se si trova in una delle condizioni previste nel paragrafo 13.2 dell’Allegato 1, nelle lettere a) e c), cioè: è titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) grazie a un atto con data anteriore all’evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell’unità immobiliare la residenza anagrafica; è residente anagraficamente alla data dell’evento calamitoso nell’unità abitativa che era abitazione principale anche del proprietario.
La scheda B è stata presentata dal padre proprietario dell’immobile. Le spese di sistemazione sono state sostenute dalla figlia che è diventata proprietaria dopo la presentazione della scheda B. La domanda può essere fatta dalla figlia?
Facendo riferimento al paragrafo 13 “Trasferimento della proprietà dell’abitazione principale del proprietario o del terzo mediante atto” dell’Allegato 1 alle ordinanze emanate in seguito alla delibera del 28 luglio 2016, l’erede può presentare domanda di contributo se ricorrono i presupposti previsti dalle lettere a) e c) del paragrafo 13. (vedi domanda precedente)
È possibile considerare valida una scheda B arrivata al Comune oltre il termine assegnato dall’allora Commissario delegato?

Sì, purché la scheda B sia arrivata al Comune prima del 6 agosto 2016.
La delibera che devono fare i comuni per l’avvio del procedimento deve sia il parere tecnico che contabile. Essendo un atto senza spese, può avere solo il parere tecnico?

Il comune è tenuto ad effettuare le ordinarie modalità di controllo tecnico e contabile sull’intera procedura di propria competenza.
Per il comune la data conclusiva del procedimento da indicare nella delibera è il 29 ottobre?

La data conclusiva per la ricezione delle domande è il 29 settembre, la data conclusiva delle attività istruttorie demandate al Comune è il 29 ottobre.

In realtà la data di scadenza per la presentazione delle domande si calcola 40 giorni dopo l'adozione dell'ordinanza regionale. Nel caso della Basilicata, per esempio, la scadenza è il 4 ottobre
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